Webinar Superbonus 110%

Martedì 4 agosto, dalle ore 15 alle 18, si svolgerà il webinar SuperBonus 110%: una grande opportunità di rilancio per l’edilizia organizzato da Federesco, l’associazione che riunisce, tutela e supporta le energy service companies che promuovono l’efficienza energetica.
A moderare la sessione sarà Claudio G. Ferrari, Presidente di Federesco, affiancato dagli interventi di personalità di spicco come il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, che ha fortemente voluto la misura, il Presidente di ENEA, Enrico Testa, ed esponenti di Intesa Sanpaolo, Ordine degli Ingegneri, Studio Avvocati Cancrini & Partners ed Enel X, che hanno condiviso questa importantissima iniziativa Italiana.
La partecipazione al webinar dà diritto a 3 CFP riconosciuti dal CNI, che ha concesso il patrocinio all’evento.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link

 

Superbonus 110%

Il D.L. 34/2020 – Rilancio Italia che contiene importanti novità sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica degli edifici è stato convertito in legge.

In particolare, il testo di legge prevede importanti agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici; saranno emanati a breve i provvedimenti attuativi chiave da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Contattaci per informazioni e per prenotare la linea guida sulle nuove opportunità previste dal Decreto

 

 

D.L. 34/2020 – Rilancio Italia

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 34/2020 – Rilancio Italia che contiene importanti novità sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica degli edifici.

Contattaci per informazioni e per prenotare la linea guida sulle nuove opportunità previste dal Decreto

 

 

Agevolazioni per le imprese energivore: Apertura portale 2017 e 2019

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ha aperto il Portale, ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per la raccolta della dichiarazione per l’annualità 2017 (Ante Riforma) e per la dichiarazione per l’annualità 2019 (Post Riforma).

Per l’annualità 2017 possono acceder le imprese che presentano consumi maggiori di 2,4 GWh ed un rapporto IIE (Indice di Intensità Elettrica) tra costo dell’energia elettrica e fatturato maggiore del 2%; per l’annualità 2019 possono accede le imprese che presentano consumo medio di almeno 1 GWh/anno ed hanno un Indice di Intensità Elettrica determinato in relazione al VAL non inferiore al 20%

L’inserimento dei dati sarà possibile fino al 12 novembre 2018.

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Certificati Bianchi: in gazzetta il nuovo correttivo TEE

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dm 10 maggio 2018 che ha modificato in numerosi punti il Dm 11 gennaio 2017 sui Certificati Bianchi. In particolare, il nuovo decreto prevede:

  • Contributo tariffario a 250 €/TEE
    Il contributo riconosciuto ai soggetti obbligati non potrà superare il valore di 250 €/TEE. La nuova
    disposizione si applica alle sessioni d’obbligo successive al 1° giugno 2018.
  • Nuova definizione di baseline
    Il consumo di baseline è stato così ridefinito” pari al valore del consumo antecedente alla
    realizzazione del progetto di efficienza energetica”.
  • Nuovi interventi e approvazione schede PS
    Il decreto correttivo ha ampliato la tipologia degli interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di
    interventi e ha differenziato gli anni di vita utile concessi agli interventi. Le nuove schede per i
    Progetti Standardizzati (PS) sono otto.
  • Emissione Certificati da parte del GSE
    Il GSE potrà emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non
    derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla
    differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo. In
    ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro.
    Tali Certificati non potranno essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve, saranno
    contraddistinti da una specifica tipologia, non avranno diritto al contributo tariffario e potranno
    essere acquisiti solo se il soggetto obbligato detiene già titoli per il 30% dell’obbligo.

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Proroga agevolazioni per le imprese energivore

L’autorità ARERA ha prorogato al 9 luglio 2018 il termine ultimo per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2018, sia per le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 sia per le imprese costituite nel 2017. Oltre tale data, le imprese che non abbiano presentato la dichiarazione non potranno essere incluse nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2018.

Per le imprese che hanno rispettato il termine originario del 14 giugno 2018 ai fini della presentazione delle dichiarazioni per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, entro il 18 luglio 2018 verrà comunicato il livello di agevolazione definitivo per l’anno 2018, i cui effetti si esplicano a decorrere dal 1 gennaio
2018.

 

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Agevolazioni per le imprese energivore: dichiarazione 2018

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha aperto il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni per le imprese energivore. L’invio delle dichiarazioni sarà possibile fino alla mezzanotte del 14 giugno 2018.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 viene abbassata la soglia di consumo per la classificazione delle imprese energivore. I nuovi parametri passano da 2,4 MWh ad 1 MWh. In questo caso, il parametro relativo al consumo, sarà riferito alla media del triennio precedente.

 

Le agevolazioni  saranno applicate in base ai seguenti requisiti:

  1. Per le imprese già energivore che presentano un rapporto tra costi di fornitura di energia elettrica e VAL (valore aggiunto lordo) di almeno il 20%, saranno applicati maggiori sgravi attraverso l’eliminazione (già a partire da gennaio 2018) della nuova componente di bolletta Asos (in vigore dal 1 gennaio 2018), anche se, per una parte di questi utenti, la componente Asos sarà oggetto di successivo conguaglio, sulla base delle indicazioni della CSEA.
  2. Le imprese già energivore che hanno un rapporto tra costi di fornitura di energia elettrica e VAL (valore aggiunto lordo) inferiore al 20%, beneficeranno di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica ed il fatturato.

 

 

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Agevolazioni per le imprese energivore: Nuove regole 2018

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione 921/2017/R/eel del 28 dicembre 2017, ha definito le nuove modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, definite ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017, a decorrere dal 1 gennaio 2018

Il nuovo sistema – contrariamente a quello precedente – prevede la possibilità di ridurre gli oneri connessi al sostegno delle aziende agevolate direttamente sulle bollette elettriche.

Le agevolazioni – nella fase iniziale – saranno applicate in base ai seguenti requisiti:

  1. Per le imprese già energivore che presentano un rapporto tra costi di fornitura di energia elettrica e VAL (valore aggiunto lordo) di almeno il 20%, saranno applicati maggiori sgravi attraverso l’eliminazione (già a partire da gennaio 2018) della nuova componente di bolletta Asos (in vigore dal 1 gennaio 2018), anche se, per una parte di questi utenti, la componente Asos sarà oggetto di successivo conguaglio, sulla base delle indicazioni della CSEA.
  2. Le imprese già energivore che hanno un rapporto tra costi di fornitura di energia elettrica e VAL (valore aggiunto lordo) inferiore al 20%, beneficeranno di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica ed il fatturato.

 

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018 viene abbassata la soglia di consumo per la classificazione delle imprese energivore. I nuovi parametri passano da 2,4 MWh ad 1 MWh. In questo caso, il parametro relativo al consumo, sarà riferito alla media del triennio precedente.

Ai fini di una prima applicazione delle agevolazioni per l’anno 2018, in considerazione dei tempi molto stretti per la corretta emissione delle fatture del mese di gennaio da parte dei fornitori, si fa riferimento all’elenco delle imprese che hanno presentato la dichiarazione per l’anno di competenza 2016 e che, sulla base dei dati trasmessi nel portale CSEA, risultano soddisfare i requisiti sopra elencati. Sulla base di tali dati, riferiti alle dichiarazioni 2016, CSEA associa ad ogni impresa la relativa “classe di agevolazione” al fine di consentire al fornitore di energia l’applicazione corretta delle componente tariffaria Asos.

 

Il nuovo portale per l’invio delle dichiarazioni per la competenza 2018 sarà aperto entro il 15 maggio 2018.

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Sgravi per le imprese energivore per il 2016

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico ha approvato, con la deliberazione  655/2017/R/EEL del 28 Settembre 2017, le disposizioni operative per ottenere gli sgravi previsti per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2016, come previsto dal D.M. Finanze 5 aprile 2013.

Il portale energivori della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali sarà aperto entro il 16 ottobre e rimarrà aperto per 45 giorni  imprese a forte consumo di energia per l’annualità 2016.

Ricordiamo che oltre tale data non sarà possibile essere inseriti nell’elenco 2016 e non sarà possibile beneficiare dell’agevolazione relativa alla medesima annualità.

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Scadenza per l’esecuzione della diagnosi energetica per le imprese a forte consumo di energia

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un documento che aggiorna i chiarimenti in materia di diagnosi energetica per le imprese energivore.

In particolare, le imprese a forte consumo di energia, iscritte nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), relativo all’anno 2015, pubblicato il 16 giugno 2017, dovranno eseguire la diagnosi energetica di cui all’articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 102/2014, entro il 5 dicembre 2017.

Le imprese a forte consumo di energia ricomprese nei successivi aggiornamenti del predetto elenco CSEA, ma pubblicati in data successiva al 16 giugno 2017, dovranno eseguire la diagnosi energetica di cui all’articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 102/2014, entro il 5 dicembre 2018.

Gli elenchi delle imprese a forte consumo di energia sono disponibili sul sito della Cassa per i servizi energetici e ambientali

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