Incarichi da Energy Manager (art. 19 Legge 10/91)

L’obbligo di nomina del Responsabile per l’Uso razionale dell’Energia deriva dall’art. 19 della Legge 10/91, una legge all’avanguardia per i suoi tempi, largamente inapplicata, ma ancora in vigore.

I soggetti obbligati sono:

  • Le aziende del settore industriale che abbiano un consumo su base annua superiore a 10.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio)
  • Le aziende del settore civile, inclusa la Pubblica Amministrazione, che abbiano un cosnumo su base annua superiore a 1.000tep

Perchè è importante dotarsi di un Energy Manager?

Kairos Ingegneria mette a disposizione il proprio personale qualificato come Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) , certificato sin dal 2011 secondo la UNI CEI 11339, per incarichi nel ruolo di Energy Manager presso imprese ed enti della pubblica amministrazione.

Il ruolo dell’Energy manager ai sensi della legge 10/91 è un ruolo di “supporto al decisore”, tuttavia l’ingresso sul mercato dell’Esperto in Gestione dell’Energia, come ribadito anche dal Decreto 102/2014 assegna all’Energy Manager nuovi compiti e nuove prospettive.

L’art. 12 del decreto 102/2014 prevede inoltre che dal 19 luglio 2016 il ruolo di energy manager possa essere ricoperto solo da soggetti certificati secondo la norma UNI CEI 11339.

Avvalersi dei ns servizi significa pertanto precorrere i tempi, ed usufruire dei vantaggi legati all’uso effettivo di tale professionalità all’interno delle organizzazioni.

L’obbligo è sicuramente da vedere come una opportunità concreta, infatti la normativa prevede che la nomina può essere fatta anche dai soggetti non obbligati.

Il termine previsto dalla legge per effettuare tale nomina è il 30 aprile di ogni anno.

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