FAQ

AUDIT ENERGETICI – ex art. 8 Decreto 102/2014

I soggetti obbligati alla esecuzione degli audit energetici ai sensi dell’art. 8 del Decreto 102/2014 sono:

  • Le Grandi imprese
  • Le imprese energivore

Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014.

Una impresa è una Grande Impresa se:

  • N° dipendenti effettivi≥ 250

Oppure

  • Fatturato annuo > 50 milioni di euro

e

  • Bilancio annuo > 43 milioni di euro.

Le imprese energivore soggette all’obbligo di diagnosi energetica, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori, di cui al decreto energivori D.M. 5 aprile 2013.

La Grande Impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l’impresa energivora che abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l’anno n-2.

Ogni impresa è tenuta a verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie obbligate al fine di adempiere all’obbligo di diagnosi energetica entro il 5dicembre dell’anno in corso.

Per “sitoproduttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio.

Se una azienda ha più siti produttivi deve sottoporre a diagnosi una percentuale degli stessi siti, in funzione dei consumi energetici ad essi associati,
E’possibile sottoporre ad ENEA una ipotesi di clusterizzazione, purchè presentata in tempo utile per essere valutata ed eventualmente approvata.
Per le grandi imprese di trasporto, il “sito virtuale” dei consumi della trazione va comunque sottoposto a diagnosi.

Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici (Energy service Company, Esco), Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) o auditor energetici, anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento.
A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati. In particolare le Esco devono essere certificate secondo la norma UNI CEI 11352 e gli energy manager secondo la norma UNI CEI 11339.

La diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 al decreto legislativo102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN16247 parti da1 a 4, e comunque rispetta le indicazioni che saranno fornite da ENEA.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 8 del D.Lgs.102/2014, i termini “diagnosi” e “audit” sono da considerarsi sinonimi.

Prossimità al teleriscaldamento e CAR
L’impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnico-economica ed ambientale relativa all’utilizzo del calore cogenerato o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi.
Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici-economici ed ambientali, l’impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.

Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell’allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell’adempimento dell’obbligo.
Se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.

Diagnosi successive
Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l’intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre 2015.
Esempio: se una diagnosi valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo è stata eseguita il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 15 gennaio 2017.

Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo.

L’impresa obbligata alla diagnosi, sia essa Grande Impresa o Energivora, che ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 comprendente una diagnosi conforme all’allegato 2 del DLgs 102, e che pertanto è esclusa dall’obbligo di diagnosi, è comunque tenuta a trasmettere all’ENEA il rapporto della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.

Si, riferito alle sole imprese energivore obbligate, che devono effettuare, entro 4 anni dall’esecuzione della diagnosi, almeno uno degli interventi individuati caratterizzato da un tempo di ritorno dell’investimento inferiore a 4 anni.

Le imprese soggette all’obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da 4.000€ a 40.000€.
La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all’ENEA entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione stessa.

I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

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